Art. 33.
(Presupposti).

      1. La speciale causa di non punibilità prevista dall'articolo 32 si applica solo quando il personale addetto agli organismi informativi, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, procede a operazioni deliberate e documentate ai sensi della presente legge e delle norme organizzative degli organismi informativi e, nella predisposizione o nell'attuazione di tali operazioni, compie attività costituenti reato a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta sulla stregua dei criteri indicati al comma 2 del presente articolo e autorizzate nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 34.
      2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata al comma 1 del presente articolo, il ricorso a una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 32, è consentito solo quando la condotta stessa è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge, tale risultato non è diversamente perseguibile e la condotta tenuta è adeguata al raggiungimento del fine a seguito di una valutazione complessiva di comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

 

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